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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.3. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/05/2010  [ apri ]
17.3.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, le risorse finanziarie, di cui ai citati articolo 34 e disposizioni di legge è assegnato ai comuni già facente parte delle comunità montane e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo parere della Conferenza unificata tenendo conto della necessità di attribuire le risorse a ciascun comune mediante l'attribuzione di almeno una quota capitale, di una quota per l'estensione del territorio e di una quota proporzionale alla percentuale di territorio collocata sopra i 500 metri e di una quota per i servizi già esercitati in forma associata attraverso le comunità montane. Per i fini di cui al secondo periodo sono considerati comuni montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trova al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare.