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Legislatura XVI

Proposta emendativa 14.6. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/05/2010  [ apri ]
14.6.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
4. All'articolo 21 del Testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) in accordo alle finalità di cui al secondo comma dell'articolo 44 della Costituzione, per territori montani, in deroga a quanto previsto alla lettera e) del presente comma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 100.000 abitanti, il numero dei comuni non deve essere inferiore a 30, l'estensione territoriale deve risultare pari o superiore a 1.000 kmq ed i nuovi capoluoghi devono distare almeno 40 km da quelli preesistenti.