Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I regolamenti assicurano la trasparenza mediante adeguate forme di pubblicità degli atti e dei procedimenti amministrativi con particolare riferimento a quelli aventi ad oggetto l'affidamento di incarichi professionali e di consulenza, esperimenti di procedure per l'affidamento di somministrazioni di beni e servizi per l'appalto di opere pubbliche e di procedure concorsuali per la selezione di personale anche a tempo determinato e per l'affidamento di incarichi di collaborazione di qualunque natura, tipica o atipica nell'ambito dei profili previsti dalla legge. È fatto comunque obbligo di pubblicità degli atti avente il contenuto di cui sopra.