Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. I comuni e le province organizzano le proprie funzioni secondo i principi della programmazione delle attività e della pianificazione degli interventi e le gestiscono sulla base dei principi di efficienza e di economicità, nel rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio e di mantenimento della stabilità finanziaria di lungo periodo, di controllo e verifica dei risultati dell'azione amministrativa secondo i principi e le modalità indicati dalle leggi 196/2009 e 15/2009. Le funzioni relative all'erogazione di servizi e prestazioni ai cittadini ed alle imprese sono esercitate in modo da semplificare le procedure, garantire trasparenza e facilità di accesso.
2. I comuni, le province e le città metropolitane organizzano le rispettive funzioni valorizzando, in applicazione del principio di sussidiarietà, l'iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e per l'erogazione di servizi e prestazioni di interesse pubblico.
All'articolo 2, comma 1, sopprimere le lettere da a) fino ad e).