Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Autonomia normativa e organizzativa dei comuni e delle province).
1. L'autonomia normativa e organizzativa dei comuni e delle province è finalizzata ad assicurare l'espletamento del ruolo e dei compiti di ciascun ente territoriale assicurandone l'efficiente funzionamento e l'esercizio delle funzioni di competenza. Essa comprende:
a) la potestà sull'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni;
b) la programmazione e la pianificazione delle funzioni spettanti;
c) l'organizzazione generale dell'amministrazione e la gestione del personale;
d) la gestione finanziaria e contabile;
e) l'informazione, la statistica e la raccolta ed elaborazione dei dati;
f) il controllo interno;
g) l'assunzione e l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale;
h) la vigilanza e il controllo nelle aree funzionali di competenza.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere le lettere da a) a g); all'articolo 3, comma 1, sopprimere le lettere da a) a f) e, alla lettera g), le parole da: la vigilanza e il controllo nelle aree funzionali di competenza e; all'articolo 8, sopprimere il comma 2 e, dal comma 3 del medesimo articolo, la parola g).