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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.7. in Assemblea riferita al C. 3118-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/06/2010  [ apri ]
19.7.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli enti strumentali regionali e locali che operano in campi riconducibili alle funzioni fondamentali o proprie degli enti locali sono soppressi ovvero ricondotti al quadro di riferimento degli enti territoriali costituzionalmente riconosciuti. Qualora non si provveda entro il termine di cui al primo periodo, i rispettivi finanziamenti vengono soppressi e il Governo provvede in via sostitutiva fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

vedi 19. 7.