Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli enti strumentali regionali e locali che operano in campi riconducibili alle funzioni fondamentali o proprie degli enti locali sono soppressi ovvero ricondotti al quadro di riferimento degli enti territoriali costituzionalmente riconosciuti. Qualora non si provveda entro il termine di cui al primo periodo, i rispettivi finanziamenti vengono soppressi e il Governo provvede in via sostitutiva fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.