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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.06. in Assemblea riferita al C. 3118-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/06/2010  [ apri ]
19.06.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. - (Composizione dei consigli). - 1. L'articolo 37 del testo unico è sostituito dal seguente:
«Art. 37. - (Composizione dei consigli). - 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
a) da 45 membri nei comuni con popolazione superiore ad 1 milione di abitanti;
b) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
c) da 37 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
d) da 32 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
e) da 22 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
f) da 15 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
g) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
h) da 10 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
i) da 8 membri nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:
a) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
b) da 30 membri nelle province con popolazione residente compresa tra 700.001 e 1.400.000 abitanti;
c) da 24 membri nelle province con popolazione residente compresa tra 300.000 e 700.000 abitanti;
d) da 20 membri nelle altre province.

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale».