Al comma 2, capoverso Art. 147-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Il controllo degli equilibri finanziari verifica i rapporti di credito e debito tra ente locale e organismi gestionali esterni detenuti, partecipati o controllati dall'ente locale medesimo, verificandone la congruità e l'esigibilità al fine di verificare la veridicità dei bilanci e degli equilibri finanziari.