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Legislatura XVI

Proposta emendativa 28.1. in Assemblea riferita al C. 3118-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/06/2010  [ apri ]
28.1.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 28. - (Direttore generale degli enti locali). 1. All'articolo 108 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e nei comuni capoluogo di provincia e il presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, il quale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale:
a) la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto nonché la proposta di piano esecutivo di gestione;
b) l'esercizio del controllo di gestione e la valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale o che esercita funzioni dirigenziali;
c) la sottoscrizione, assumendone piena responsabilità, delle certificazioni di bilancio previste dall'ordinamento finanziario e contabile, di cui al testo unico;
d) il coordinamento complessivo del sistema dei controlli interni di cui all'articolo 147;

A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.»
b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il direttore generale è nominato al di fuori della dotazione organica, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Il direttore generale deve essere scelto nell'ambito dell'apposito elenco certificato di cui all'articolo 108-bis. A tale figura è applicato un contratto di diritto privato a tempo determinato, di durata non superiore al mandato del Sindaco o del Presidente della provincia entro i limiti retributivi definiti, anche per classi demografiche degli enti, dal Ministero della Funzione Pubblica di concerto con le associazioni rappresentative degli enti locali. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale. L'incarico di Direttore Generale può essere conferito altresì al Segretario o ad un Dirigente previsto nella dotazione organica dell'Ente se compresi nell'apposito elenco certificato di cui all'articolo 108-bis. I soggetti così individuati, se dipendenti da pubbliche amministrazioni, compresi quelli dello stesso ente, sono collocati in aspettativa senza assegni, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo n. 165 del 2001».

1-bis. Dopo l'articolo 108 del testo unico è inserito il seguente articolo:
Art. 108-bis. - (Elenco certificato dei direttori generali). - 1. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, elabora i criteri per la formazione di un elenco dei soggetti abilitati allo svolgimento della funzione di direttore regionale. I requisiti minimi di accesso all'elenco non potranno in ogni caso essere inferiori a quelli che danno accesso alla qualifica dirigenziale. L'appartenenza all'elenco dovrà essere valutata dalla stessa Commissione.
2. L'inclusione nell'elenco ha durata quinquennale ed è prorogata in caso di effettivo svolgimento della funzione per almeno 3 anni. In caso di inattività nella funzione specifica e di attività inferiore ai 3 anni nel quinquennio, il mantenimento nell'elenco è essere sottoposto a nuova verifica con modalità simili a quella della prima inclusione.
3. In sede di prima applicazione della presente disposizione, entrano a far parte dell'elenco certificato i soggetti, ivi compresi i segretari comunali o provinciali, che abbiano esercitato il ruolo di Direttore generale nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o nelle province per almeno un triennio nel quinquennio precedente l'entrata in vigore della presente legge. Anche a questi si applica quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

ex 28. 1.