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Legislatura XVI

Proposta emendativa 28.02. in Assemblea riferita al C. 3118-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/06/2010  [ apri ]
28.02.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:
Art. 28-bis. - (Disposizioni in materia di segretari comunali). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei piccoli comuni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ferma restando l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'unione di comuni, ove costituita, prevedere l'istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi, per un numero non superiore a tre. Resta, altresì, ferma la disciplina attualmente vigente in materia di convenzioni del servizio di segreteria per i comuni che non rientrano nei parametri della presente lettera;
b) riordinare i compiti e le funzioni del segretario comunale, in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a);
c) ampliare le responsabilità del segretario comunale in servizio presso la sede unificata;
d) attribuire al segretario comunale in servizio presso la sede unificata le funzioni di controllo interno e di gestione nonché di regolarità dell'azione amministrativa.

ex 28. 02.