Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis. - (Valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi). - 1. Nei piccoli comuni, le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate anche a un organo monocratico interno o a un soggetto esterno all'ente, che le svolge in conformità ai criteri e ai parametri stabiliti dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.