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Legislatura XVI

Proposta emendativa 27.01. in Assemblea riferita al C. 3118-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/06/2010  [ apri ]
27.01.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis. - (Ulteriori disposizioni di semplificazione e differenziazione). - 1. Per i piccoli comuni, in ordine alla programmazione, annuale e triennale, delle opere pubbliche, all'organizzazione del personale, degli uffici e servizi, ed al loro funzionamento, nonché in materia di controllo di gestione, sono definite norme che prevedono modalità e modelli differenziati e semplificati, garantendo comunque il perseguimento dei principi, delle finalità e degli obiettivi di cui alla normativa prevista per i comuni di maggiore dimensione. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare uno o più provvedimenti attuativi delle previsioni di cui al primo periodo del presente articolo.
2. Ai piccoli comuni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, del testo unico.

ex 27. 03