Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ove ciò non sia possibile i comuni, anche con popolazione superiore ai 5000 abitanti, sono tenuti ad associarsi con altri al fine di disporre congiuntamente delle strutture amministrative e professionali idonee a gestire le procedure di appalto individuando il responsabile del procedimento tra i dipendenti dell'unione. Sono vietate le convenzioni tra comuni.