Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. - 1. Ciascun consigliere può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) avverso gli atti approvati dal Consiglio e dalla Giunta. Il TAR, verificato con delibazione sommaria se i motivi dedotti a sostegno del ricorso appaiono assistiti dal necessario fumus di fondatezza, dichiara la procedibilità del ricorso. Le spese del procedimento sono poste a carico dell'ente comunale o provinciale.