Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. - (Commissioni consiliari in sede deliberante). - 1. Le Commissioni consiliari, in relazione ad apposite materie demandate dallo Statuto, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 42 lettere a), b), c), d), f), m) del testo unico, possono avere attribuite funzioni conclusive in luogo del Consiglio.