Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. - 1. All'articolo 63 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.»
2. L'articolo 64 del testo unico è abrogato.