Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. - (Norme in materia di incompatibilità). - 1. Al testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell'articolo 55 è sostituito dal seguente:
«1. Sono eleggibili a sindaco, a consigliere comunale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione. Sono eleggibili a presidente della provincia e a consigliere provinciale tutti i componenti dei consigli comunali dei comuni ricadenti nel territorio provinciale»;
b) all'articolo 61, dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
«2. La carica di sindaco è, inoltre, incompatibile con quella di presidente di provincia e di consigliere provinciale».
c) all'articolo 65, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. La carica di consigliere comunale è altresì incompatibile con quella di consigliere provinciale e presidente di provincia.»