Sostituirlo con il seguente:
Art. 18 - (Soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale). - 1. L'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni è abrogato.
2. I comuni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti alle soppressioni di cui al comma 1 con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. I comuni succedono alle circoscrizioni soppresse in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, e in relazione alle obbligazioni si applicano i princìpi della solidarietà attiva e passiva.