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Legislatura XVI

Proposta emendativa 18.4. in Assemblea riferita al C. 3118-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/06/2010  [ apri ]
18.4.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 18. - (Modifiche all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale). - 1. All'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «250.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «300.000 abitanti»;
b) il comma 3 è abrogato;
c) al comma 5, le parole: «Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti,» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento. Nei medesimi comuni»;
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Ogni circoscrizione non può avere meno di 50.000 abitanti. Per la carica di presidente di circoscrizione può essere prevista un'indennità massima pari a un quinto di quella spettante al sindaco. Per la carica di consigliere circoscrizionale non è corrisposta alcuna indennità».

vedi 18. 3.