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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.5. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/06/2010  [ apri ]
9.5.
inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Ai fini dell'attuazione della lettera b) del comma 1, il Governo è delegato ad adottare, nello stesso termine di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza unificata, per l'individuazione e il trasferimento alle Regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione, delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo stesso alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo o quarto, della Costituzione.
5-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5-bis il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) conferire a livello diverso da quello statale le funzioni per le quali non occorre assicurare l'unitarietà di esercizio;
b) riordinare e semplificare le strutture organizzative dell'amministrazione statale diretta, indiretta o strumentale, limitandole a quelle strettamente necessarie all'esercizio delle funzioni che continuano ad essere esercitate dallo Stato, anche al fine di eliminare le sovrapposizioni ed altresì per favorire la sussidiarietà orizzontale nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione.

5-quater. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per i rapporti con le Regioni, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri competenti per materia, si provvede, previa intesa in sede di Conferenza unificata, alla determinazione, al trasferimento o alla ripartizione tra le Regioni dei beni e delle risorse umani, finanziarie e strumentali connesse all'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e alla lettera b) del comma 1.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.

ex 9. 8.