stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.25. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/06/2010  [ apri ]
8.25.

Sostituire il comma 8 con i seguenti:
8. L'unione è l'ente locale associativo dei comuni finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. La regione, tenendo conto della specificità dei territori montani disciplina l'unione dei comuni, previo accordo con ANCI e UPI regionali in quanto associazioni maggiormente rappresentative, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole regioni sulla base dei seguenti principi:
a) gli organi dell'unione, formati da amministratori in carica dei comuni associati, sono di norma tre, il Presidente deve essere scelto tra i sindaci dei comuni associati, l'esecutivo tra i componenti delle giunte dei comuni associati;
b) l'unione ha autonomia statutaria o potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.

8-bis. Salvo quanto previsto dal comma 8, la disciplina delle unioni è di competenza regionale.
8-ter. Sono abrogati gli articoli 32 e 33 del testo unico.

vedi 8. 32.