stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.1. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/06/2010  [ apri ]
5.1.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - (Princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza). - 1. Le regioni assicurano il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché il soddisfacimento ottimale dei bisogni delle rispettive comunità. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni è subordinata all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse tra gli enti locali interessati. Sono fatte salve le modalità di finanziamento delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.

vedi 5. 1.