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Legislatura XVI

Proposta emendativa 29.16. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/06/2010  [ apri ]
29.16.
inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dopo l'articolo 151 del testo unico è aggiunto il seguente:
«Art. 151-bis. - (Bilancio sociale). - 1. Gli enti locali sono tenuti alla redazione del bilancio sociale quale strumento di valutazione dei risultati ottenuti in termini di quantità e di qualità dei servizi prodotti per le comunità amministrate. Il bilancio sociale contiene tutte le informazioni atte a fornire una misurazione del livello quantitativo dei servizi offerti e della spesa allocata su ciascuno di essi. Il bilancio sociale mette in evidenza, con riferimento all'azione amministrativa, indicatori di efficacia (rapporto fra servizi erogati e bacini di domanda) e indicatori di economicità (costi unitari di produzione) per ciascuno dei principali servizi che ricadono nelle competenze dell'ente.
2. Il bilancio sociale deve contenere:
a) la descrizione della struttura organizzativa e delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie utilizzate dall'ente per la produzione dei servizi che ricadono nelle sue competenze;
b) la valutazione della coerenza dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi di mandato;
c) la valutazione comparata dei costi unitari di produzione con i costi standard di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c) della legge 5 maggio 2009, n. 42, e l'analisi delle motivazioni degli scostamenti, se essi risultano rilevanti.

3. Il bilancio sociale deve inoltre contenere la valutazione qualitativa dei servizi erogati dall'amministrazione. Concorrono a tale valutazione tre diversi procedimenti:
a) indicatori di qualità del servizio da rilevarsi nel corso del processo amministrativo di produzione degli stessi servizi;
b) valutazioni della qualità percepita dei servizi da rilevarsi con apposite indagini campionarie da svolgersi, sugli utenti e sui cittadini, da parte di strutture di ricerca indipendenti;
c) valutazioni sull'azione amministrativa da parte dei portatori d'interessi e dei corpi intermedi rappresentativi della comunità amministrata da rilevarsi, con il metodo delle interviste a testimoni privilegiati, da parte di strutture di ricerca indipendenti.

4. Il bilancio sociale deve contenere, in apposite sezioni corredate da sufficienti elementi informativi e quantitativi, la descrizione dei risultati conseguiti in termini di sostenibilità ambientale dei territori amministrati nonché di pari opportunità di genere nelle comunità amministrate, fatta salva la facoltà delle amministrazioni di procedere alla redazione di distinti bilanci ambientali e bilanci di genere.
5. Le informazioni di base per la redazione del bilancio sociale, e in particolare quelle contenute nel comma 1 del presente articolo, sono inserite nel rendiconto di bilancio. Il bilancio sociale, contenente tutte le ulteriori informazioni, è deliberato dall'organo consiliare entro centoventi giorni dalla data di approvazione del rendiconto.

ex 29. 41.