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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13-bis.04. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/06/2010  [ apri ]
13-bis.04.

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:
Art. 13-ter. - (Riorganizzazione ed accorpamento delle Province.) - 1. Ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali, in conformità all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, è ridotto il numero delle Province e delle circoscrizioni provinciali, attraverso il loro accorpamento nell'ambito di ciascuna Regione.
2. Nessuna Provincia può avere una popolazione inferiore a 500.000 abitanti.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano a decorrere dal primo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, entro il termine fissato dal comma 3, provvedono il Ministro dell'Interno, il Ministro per i rapporti con le Regioni, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le Regioni e sentite le Province interessate.