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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.02. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/06/2010  [ apri ]
1.02.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. È istituito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Conferenza Unificata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un Comitato paritetico di 12 componenti, composto per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'Anci e dall'Upi. Il Comitato svolge i seguenti compiti: monitoraggio del federalismo istituzionale e amministrativo; raccolta ed analisi della legislazione dei provvedimenti statali relativi all'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, raccolta ed analisi della legislazione e dei provvedimenti regionali relativi all'attuazione della presente legge; monitoraggio del riordino degli enti di amministrazione centrale e periferica statale e degli enti e agenzie statali, regionali e locali. Il Comitato verifica lo stato di attuazione della legge e il rispetto del termini previsti dalla legge, riferendo periodicamente alla Conferenza Unificata.
2. È riconosciuta all'Anci e all'Upi, in quanto associazioni maggiormente rappresentative, la titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale rispettivamente dei comuni e delle città metropolitane all'Anci e delle province all'Upi, anche al fine di assicurare la costante applicazione del principio di leale e reciproca collaborazione.

ident. 1.03.1.04.
ex 1. 03.
1.02.
inammissibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. È istituito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Conferenza Unificata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un Comitato paritetico di 12 componenti, composto per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'Anci e dall'Upi. Il Comitato svolge i seguenti compiti: monitoraggio del federalismo istituzionale e amministrativo; raccolta ed analisi della legislazione dei provvedimenti statali relativi all'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, raccolta ed analisi della legislazione e dei provvedimenti regionali relativi all'attuazione della presente legge; monitoraggio del riordino degli enti di amministrazione centrale e periferica statale e degli enti e agenzie statali, regionali e locali. Il Comitato verifica lo stato di attuazione della legge e il rispetto del termini previsti dalla legge, riferendo periodicamente alla Conferenza Unificata.
2. È riconosciuta all'Anci e all'Upi, in quanto associazioni maggiormente rappresentative, la titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale rispettivamente dei comuni e delle città metropolitane all'Anci e delle province all'Upi, anche al fine di assicurare la costante applicazione del principio di leale e reciproca collaborazione.

ident. 1.03.1.04.
ex 1. 03.