stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 017.01. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/06/2010  [ apri ]
017.01.
inammissibile

All'articolo 17, premettere il seguente:
Art. 16. - (Difensori civici comunali). - 1. L'articolo 11 del testo unico è sostituito dal seguente:
«Art. 11. - 1. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad istituire il servizio del difensore civico che, allo scopo di garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recepire le indicazioni o di rigettarle con deliberazione motivata.
3. Con regolamento i comuni possono prevedere anche forme di finanziamento del servizio da parte degli utenti.».

vedi 16. 2.