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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.1. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/06/2010  [ apri ]
3.1.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - (Funzioni fondamentali delle province). - 1. Ferma restando la programmazione regionale, spettano alte province, quali enti di area vasta, le funzioni generali di coordinamento e di pianificazione strategica finalizzata allo sviluppo socio-economico-territoriale dell'area medesima, nei seguenti settori:
a) nel settore «sviluppo economico, sociale e delle attività produttive» in particolare:
1) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale nonché l'attuazione degli interventi per lo sviluppo delle imprese;
2) la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione delle attività culturali e sportive;
3) l'adozione di programmi di intervento nei settori economico, sociale e culturale, che richiedano una progettazione ed una attuazione unitaria a livello provinciale, anche attraverso il coordinamento delle proposte dei comuni;
4) l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per il lavoro e dei servizi scolastici relativi all'istruzione secondaria superiore;
5) la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
b) nel settore «territorio, ambiente e infrastrutture» in particolare:
1) la pianificazione territoriale di coordinamento, la programmazione e gestione integrata degli interventi per la difesa del suolo, delle coste, delle opere idrauliche e del demanio idrico;
2) l'attuazione delle attività di previsione, prevenzione e pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile, di prevenzione di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali, nonché l'attuazione dei piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientale;
3) la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, il controllo degli interventi di bonifica, della gestione e del commercio degli stessi rifiuti, nonché il controllo degli scarichi delle acque reflue e delle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche;
4) la viabilità provinciale; la pianificazione di bacino del traffico e la programmazione, progettazione, gestione e vigilanza dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano; la regolazione della circolazione stradale inerente la viabilità provinciale;

2. La provincia assicura, altresì, funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, delle quali sia necessario garantire, in ossequio al principio di sussidiarietà, l'unitarietà d'esercizio in ambito sovra comunale, ferme restando le competenze di gestione e amministrazione dei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, da esercitare in coerenza con gli indirizzi emanati a livello provinciale.
3. I comuni, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, costituiscono in via ordinaria le conferenze di programmazione, nelle materie di propria competenza, avvalendosi degli uffici provinciali.
4. Il personale adibito alle funzioni provinciali ridotte o soppresse è posto in quiescenza alla scadenza del contratto di lavoro e il relativo posto è soppresso dalla pianta organica. In via transitoria può essere distaccato presso altri Comuni del territorio provinciale previa intesa tra gli enti interessati.

vedi 3. 1.