Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) la gestione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;
Conseguentemente, all'articolo 8, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le funzioni fondamentali dei comuni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere g), i-bis), relative al catasto, l), o), t), u), sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni fino a 5000 abitanti. Le funzioni fondamentali di cui al primo periodo possono essere esercitate in forma associata dagli altri comuni. La Regione, previo accordo con ANCI e UPI regionali in quanto associazioni maggiormente rappresentative, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole Regioni, può prevedere ulteriori funzioni da esercitare in forma associata.