Sostituirlo con il seguente:
Art. 18. - (Circoscrizioni di decentramento comunale). - 1. Il comma 3 dell'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«3. I comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti possono, senza oneri aggiuntivi, articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune».