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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.01. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/06/2010  [ apri ]
1.01.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Comitato tecnico paritetico per l'attuazione del federalismo amministrativo). - 1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui al Capo II, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un Comitato tecnico paritetico per l'attuazione del federalismo amministrativo, di seguito denominato «Comitato», formato da 14 componenti, composto per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma della Costituzione.
2. Partecipano alle riunioni del Comitato un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, nonché un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
3. Il Comitato opera nell'ambito della Conferenza unificata e svolge i seguenti compiti: monitoraggio del federalismo istituzionale e amministrativo; raccolta ed analisi della legislazione dei provvedimenti statali relativi all'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, raccolta ed analisi della legislazione e dei provvedimenti regionali relativi all'attuazione della presente legge; monitoraggio del riordino degli enti di amministrazione centrale e periferica statale e degli enti e agenzie statali, regionali e locali.
4. Il Comitato trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse, e ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.

vedi 1. 02.
1.01.
inammissibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Comitato tecnico paritetico per l'attuazione del federalismo amministrativo). - 1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui al Capo II, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un Comitato tecnico paritetico per l'attuazione del federalismo amministrativo, di seguito denominato «Comitato», formato da 14 componenti, composto per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma della Costituzione.
2. Partecipano alle riunioni del Comitato un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, nonché un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
3. Il Comitato opera nell'ambito della Conferenza unificata e svolge i seguenti compiti: monitoraggio del federalismo istituzionale e amministrativo; raccolta ed analisi della legislazione dei provvedimenti statali relativi all'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, raccolta ed analisi della legislazione e dei provvedimenti regionali relativi all'attuazione della presente legge; monitoraggio del riordino degli enti di amministrazione centrale e periferica statale e degli enti e agenzie statali, regionali e locali.
4. Il Comitato trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse, e ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.

vedi 1. 02.