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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.1. in X Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 22/06/2011

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/07/2011  [ apri ]
7.1.

Sostituirlo con il seguente:
«Art. 7. - (Sanzioni) - 1. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitato dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dai soggetti a cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento.
2. Chiunque esercita le attività riservate alla professione di estetista professionale di cui all'articolo 5 senza essere iscritto all'Elenco è soggetto alle pene previste dall'articolo 348 del codice penale nonché alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 euro a 20.000 euro.
3. Chiunque esercita le attività di onicotecnico di cui all'articolo 3 senza essere iscritto all'elenco regionale degli onicotecnici di cui al medesimo articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 euro a 20.000 euro, il cui importo è destinato alla regione in cui è avvenuta la violazione.
4. Chiunque esercita le attività professionali di cui ai commi 2 e 3 in forma ambulante o di posteggio, in violazione dell'articolo 5, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 25.000 euro, il cui importo è destinato al comune in cui è avvenuta la violazione.
5. Chiunque richiede prestazioni riservate alle professioni di cui ai commi 2 e 3 a soggetti che non hanno titolo a svolgerle ai sensi della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro».