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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.1. in X Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 22/06/2011

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/07/2011  [ apri ]
5.1.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:
«Art. 5. - (Esercizio delle attività professionali nel settore delle scienze estetiche e bionaturali, nonché delle attività di onicotecnico e di tecnico dell'abbronzatura artificiale). - 1. È istituito l'Elenco nazionale degli estetisti professionali, di seguito denominato "Elenco", presso il Ministero delta salute il quale fissa il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente, in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alle funzioni di tenuta dell'Elenco.
2. L'iscrizione all'Elenco è condizione obbligatoria per l'esercizio dell'attività di estetista professionale.
3. L'iscrizione all'Elenco è subordinata al superamento di un esame di Stato organizzato d'intesa tra lo Stato e Regioni.
4. L'alta vigilanza sull'Elenco è esercitata dal Ministero della salute.
5. L'estetista è da intendere quale figura professionale ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile.
6. L'estetista professionale può esercitare a professione in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato o in associazione con altri estetisti professionali.
7. L'estetista può svolgere la professione a domicilio a condizione che sia iscritto all'Elenco e che sia dipendente o titolare di un'attività di estetica regolarmente sottoposta a controlli igienico-sanitari con la possibilità di poter emettere ricevuta fiscale per tali trattamenti.
8. È consentita la collaborazione tra estetista professionale e medico chirurgo, fisioterapista e altre figure professionali nell'ambito dell'estetica.
9. È istituito l'elenco regionale degli onicotecnici e di tecnico dell'abbronzatura, presso le aziende sanitarie locali, e quali fissano il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente, in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alle funzioni di tenuta dell'elenco regionale.
10. L'iscrizione all'elenco regionale degli onicotecnici e di tecnici dell'abbronzatura è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività».