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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.01. in X Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 22/06/2011

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/07/2011  [ apri ]
5.01.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di esercizio dell'attività di tecnico dell'abbronzatura artificiale).

1. Precedentemente all'espletamento dell'attività di abbronzatura artificiale, il soggetto che esercita l'attività di tecnico dell'abbronzatura artificiale ai sensi della presente legge, è tenuto a sottoporre al cliente un modulo contenente un questionario destinato ad accertare la sussistenza delle seguenti condizioni:
a) eventualità di precedenti trattamenti abbronzanti;
b) reazioni della pelle ad esposizione solare, ed eventuale presenza di scottature o discromie cutanee;
c) presenza di nevi, ulcerazioni o noduli persistenti sulla cute;
d) avvenuta presenza di tumori cutanei nell'ambito della famiglia del cliente;
e) presenza di infiammazioni alla cornea, congiuntivite, lesioni della retina e cataratta;
f) assunzione di medicinali che aumentano la sensibilità cutanea ai raggi UV quali antibiotici, terapie ormonali e pillola anticoncezionale;
g) precedente applicazione di cosmetici, essenze o prodotti contenenti alcool o di cosmetici che aumentano la sensibilità cutanea ai raggi abbronzanti;
h) presenza di smagliature o cicatrici recenti;
i) affezioni cutanee virali;
l) segnalazione di problemi generici attinenti a pelle sensibile.

2. L'inizio dell'espletamento dell'attività di abbronzatura artificiale è subordinato all'esame del modulo contenente il questionario di cui al comma 1 da parte del tecnico dell'abbronzatura artificiale, debitamente compilato e firmato dal cliente e controfirmato dal tecnico deputato ad eseguire il trattamento abbronzante. Quest'ultimo è comunque tenuto a svolgere un sommario esame del soggetto che richiede di sottoporsi a trattamento abbronzante e a richiedere ogni altra informazione utile al fine di valutare le reazioni al trattamento stesso e le conseguenze di questo sulla salute del cliente.
3. Qualora sia riscontrata la presenza di nevi o patologie visibili o emergano risposte positive dal modulo contenente il questionario di cui al comma 1, lo svolgimento del trattamento abbronzante è subordinato alla presentazione di certificazione medica a seguito di visita da parte di un medico dermatologo, anche consulente del centro.

Conseguentemente all'articolo 7, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Chiunque esercita l'attività professionale in violazione dell'articolo 5-bis della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 10.000 euro.