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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.1. in X Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 22/06/2011

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/07/2011  [ apri ]
3.1.

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:
«Art. 3. - (Qualificazione professionale e istituzione del Corso di laurea breve in Scienze Estetiche Applicate). - 1. L'esercizio dell'attività professionale di estetista è subordinato al conseguimento della laurea breve in Scienze Estetiche Applicate, successivo al conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
2. È istituito presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia degli atenei nazionali il Corso di Laurea breve in Scienze Estetiche Applicate appartenente alla Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche.
3. I laureati di cui al comma 2, svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia delta salute individuale e collettiva sotto il profilo dell'aspetto estetico e miglioramento delle caratteristiche estetiche e funzionali del corpo e devono raggiungere le competenze professionali attraverso una formazione teorica e pratica.
4. Il Corso di cui al comma 1, ha la durata di tre anni. Il titolo finale si ottiene dopo l'acquisizione di 180 crediti formativi universitari (CFU), comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione europea oltre la lingua madre.
5. La formazione comprende 180 crediti comprensivi di attività di didattica frontale della durata di due anni e di attività formativa professionalizzante e di tirocinio pratico presso una struttura o centro qualificato al fine di garantire, al termine del percorso formativo, le necessarie competenze tecniche da espletare nel contesto lavorativo specifico del profilo qualificante.
6. Per conseguire le finalità formative del comma 4 del presente articolo, la Facoltà di Medicina e Chirurgia può stipulare convenzioni con strutture, sia in Italia che all'estero, che rispondano ai requisiti di idoneità per attività e dotazione di servizi e strutture come previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
7. L'esercizio dell'attività di onicotecnico e di tecnico dell'abbronzatura è subordinato al conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
8. Il riconoscimento di titoli professionali e di studio, attestati formativi e certificazioni di competenza, maturati da operatori provenienti da altre regioni italiane o da altri Stati sarà effettuato secondo quanto prevede la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
9. L'estetista professionale ha il dovere dell'aggiornamento professionale continuo in estetica per il mantenimento dei requisiti. Le Regioni disciplinano le modalità di adempimento di tale dovere».