Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. In considerazione della specialità dei lavori effettuati dai reparti del Genio militare, in situazioni di urgenza ed emergenza, anche con riferimento alle missioni internazionali di cui alla presente legge, il Ministero della difesa, nell'ambito delle risorse già stanziate a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è autorizzato a prorogare o rinnovare per una o più volte il contratto di lavoro a tempo determinato di ciascun lavoratore, fino alla durata massima complessiva di cinque anni. Con riferimento alle qualifiche per le quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, il Ministero della difesa, trascorso il citato periodo, qualora abbia la necessità di continuare ad avvalersi delle medesime prestazioni lavorative, procede all'assunzione diretta del lavoratore, in deroga alla vigente disciplina del collocamento obbligatorio, nel limite del dieci per cento delle assunzioni autorizzate annualmente ai sensi della normativa vigente».