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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.1. in VIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/05/2011  [ apri ]
6.1.

Sostituire gli articoli 6 e 7 con i seguenti:

Art. 6.
(Delega al Governo per l'introduzione di incentivi fiscali in favore delle imprese che effettuano investimenti infrastrutturali nel settore dei trasporti).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'introduzione e la disciplina di incentivi di natura fiscale in favore delle imprese, costituite in forma societaria, operanti nel settore dei trasporti, che attuano aumenti del capitale sociale per effettuare investimenti in opere infrastrutturali.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che il beneficio spetti alle imprese di cui al comma 1, che attuano aumenti del capitale sociale a titolo non gratuito, destinando a investimenti in opere infrastrutturali i maggiori importi derivanti dall'aumento di capitale eseguito;
b) prevedere che le imprese di cui alla lettera a) possano dedurre dal reddito d'impresa, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, un importo pari al 30 per cento dell'aumento di capitale eseguito;
c) prevedere che la deduzione di cui alla lettera b) possa essere operata nell'esercizio in cui è stato eseguito l'aumento di capitale, ovvero ripartita in quote eguali nel medesimo esercizio e nei due successivi;
d) prevedere che le disposizioni necessarie per l'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 possano essere adottate con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi.

Art. 7.
(Fondo per lo sviluppo infrastrutturale stradale).

1. La Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a istituire, anche d'intesa con altri istituti di credito e fondazioni bancarie, un fondo per lo sviluppo infrastrutturale stradale finalizzato al parziale finanziamento o alla partecipazione al capitale di rischio in iniziative volte alla realizzazione di infrastrutture stradali di rilevanza nazionale e regionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza delle regioni e delle province autonome, disciplina con proprio decreto le condizioni di tale attività.