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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.5. in VIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/05/2011  [ apri ]
3.5.

All'articolo 3, comma 3, alla fine aggiungere le seguenti parole: I pedaggi di cui all'articolo 2 comma 3 possono essere introdotti esclusivamente sulle tratte stradali, autostradali e raccordi autostradali per i quali esiste un'adeguata e funzionale rete stradale alternativa.