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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.3. in VIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/05/2011  [ apri ]
3.3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le società di cui all'articolo 1, comma 5, possono introdurre, in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria, nonché a quelli relativi alla gestione, pedaggi per le autostrade e per i raccordi autostradali. I proventi dei pedaggi sono utilizzati per la gestione dell'opera e per la manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto autostradale medesimo, per il finanziamento di interventi sul territorio di pertinenza, scelti di concerto con la regione interessata, nonché per nuovi investimenti a sostegno della mobilità locale.