Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Per un periodo transitorio di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate a regolarizzare, su richiesta degli interessati e nel rispetto degli strumenti urbanistici provinciali, eventuali pendenze in merito a edifici o manufatti di qualsiasi specie lungo il tracciato dell'autostrada del Brennero e relativi accessi, posti a distanza inferiore a quella minima prevista dalla previgente normativa, a condizione che venga comunque garantita la sicurezza stradale.