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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.01. in VIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/05/2011  [ apri ]
3.01.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Per un periodo transitorio di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate a regolarizzare, su richiesta degli interessati e nel rispetto degli strumenti urbanistici provinciali, eventuali pendenze in merito a edifici o manufatti di qualsiasi specie lungo il tracciato dell'autostrada del Brennero e relativi accessi, posti a distanza inferiore a quella minima prevista dalla previgente normativa, a condizione che venga comunque garantita la sicurezza stradale.