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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.3. in VIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/05/2011  [ apri ]
2.3.

All'articolo 2, sostituire il comma 3 come segue:
«3. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio e sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione dello stesso sulle strade e sui raccordi autostradali assoggettabili a pedaggio, da parte dei concessionari di costruzione e gestione, individuati tramite gare ad evidenza pubblica da parte delle società sub-concessionarie di cui al comma 2. Detti pedaggi remunerano i relativi costi di investimento, ivi compreso l'ammodernamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione, nonché gli eventuali altri investimenti da realizzare sul territorio, scelti dalla società sub-concessionaria di concerto con la regione interessata e destinati anche al sostegno della mobilità locale, come specificati in sede di bando di gara».