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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.1. in VIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/05/2011  [ apri ]
1.1.

Sostituire gli articoli 1, 2 e 5 con il seguente:

Art. 1.

1. In attuazione del comma 1 dell'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni possono chiedere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il trasferimento delle tratte stradali e autostradali diverse da quelle definite ai sensi del comma 7 del presente articolo.
2. Con appositi accordi di programma tra il Governo e le singole regioni sono definiti i tempi, i modi e le condizioni del trasferimento delle tratte stradali e autostradali diverse da quelle definite ai sensi del comma 7. Il trasferimento comporta l'acquisizione al demanio regionale delle tratte trasferite.
3. Gli accordi di cui al comma 2 definiscono le modalità di conferimento alle regioni interessate di mezzi e di personale per la gestione delle tratte stradali e autostradali oggetto di trasferimento.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definita la quantità di risorse necessaria a garantire la corretta manutenzione ordinaria e straordinaria per chilometro dalla tratta stradale o autostradale trasferita.
5. Ai fini della programmazione, della progettazione, della costruzione, della manutenzione e della gestione delle infrastrutture stradali e autostradali ricadenti nel territorio regionale, previste dagli strumenti di programmazione vigenti, su richiesta della regione interessata le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti alla Società ANAS Spa sono trasferiti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dalla medesima Società ANAS Spa a un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato in forma maggioritaria dalla Società ANAS Spa e dalle regioni interessate. A seguito dell'istituzione della società, le quote di minoranza sono poste in vendita sul mercato al fine di promuovere il possesso delle quote di minoranza da parte di investitori privati ovvero dei risparmiatori.
6. Le società di cui al comma 5, quali organismi di diritto pubblico, esercitano l'attività di gestione delle infrastrutture nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e sono sottoposte al controllo diretto dei soggetti pubblici che le partecipano. I rapporti tra le società e i soggetti pubblici soci sono regolati, oltre che dagli atti deliberativi di trasferimento delle funzioni, sulla base di un'apposita convenzione.
7. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le tratte stradali e autostradali di interesse strategico, con particolare riferimento alle reti di trasporto europeo (TEN-T) e ai corridoi paneuropei, che non possono essere trasferite alle regioni ai sensi del comma 2. Ferme restando le competenze statali su tali infrastrutture, è facoltà dello Stato e delle regioni interessate stipulare apposite convenzioni che trasferiscono alle medesime regioni le competenze di gestione di singole tratte nel rispetto degli standard nazionali definiti.