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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.1. in IX Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 11/03/2010

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/03/2010  [ apri ]
1.1. (nuova formulazione)
approvato

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, nonché la somma di 10 milioni di euro per il completamento degli interventi di ricostruzione e per il finanziamento di iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione dopo il disastro».

Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, per l'importo di 10 milioni di euro, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e, per l'importo di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

1.1.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché la somma di 10 milioni di euro per la ricostruzione e per il finanziamento di iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione dopo il disastro».