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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.11. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/06/2010  [ apri ]
1.11.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2011 per il completamento degli interventi di ricostruzione e per il finanziamento di iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione dopo il disastro.

Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010 e 10 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede, per l'importo di 10 milioni di euro, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e, per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2011, mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-bis.
1-bis. Solo per l'anno 2011 e a decorrere dall'esercizio 2011, l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 0,3 punti percentuali.
1-ter. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1-bis del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.