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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.010. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/06/2010  [ apri ]
1.010.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1. - (Interventi a sostegno delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta). - 1. Al Presidente della Comunità comprensoriale della Val Venosta è assegnata la somma di 3 milioni di euro per speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta del 12 aprile 2010 e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito un apposito Fondo per le vittime del disastro ferroviario della Val Venosta, pari a 3 milioni di euro, presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Il Presidente della Comunità comprensoriale della Val Venosta, d'intesa con il Presidente della provincia autonoma di Bolzano, individua le famiglie delle vittime e i soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime di cui al comma 1 e determina la somma spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto nell'ambito dell'importo complessivo del fondo di cui al comma 2, secondo gli stessi criteri individuati all'articolo 1 per le vittime del disastro ferroviario di Viareggio.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.