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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.12. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/06/2010  [ apri ]
1.12.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2011 per il completamento degli interventi di ricostruzione e per il finanziamento di iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione dopo il disastro.

Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010 e 10 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede, per l'importo di 10 milioni di euro, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e, per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2011, mediante parte delle maggiori entrate di cui al comma 1-bis.
1-bis. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,28 per cento».