Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».