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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.2. in II Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/09/2011  [ apri ]
1.2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».