Al comma 1 sostituire il capoverso con il seguente:
«2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali salvo per i reati di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale. In nessun caso essi possono essere destinati a svolgere le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».