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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2937

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/12/2009  [ apri ]
4.1.
approvato

Al comma 1, sostituire le parole: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con le seguenti: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.
b) all'articolo 4, nella rubrica sostituire le parole:
«Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» con le seguenti: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
c) dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2010, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Alle spese di cui al capitolo 4310 dell'unità previsionale di base «interventi» del programma «prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana», nell'ambito della missione «tutela della salute», nonché al capitolo 3398, piano gestionale 1, dell'unità previsionale di base «interventi» del programma «ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico», nell'ambito della missione «ricerca e innovazione», dello stato di previsione del Ministero della salute si applicano, per l'anno finanziario 2010, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2010.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2010, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione dell'unità previsionale di base «interventi» del programma «ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico», nell'ambito della missione «ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione, a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
5. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta dei Ministri della salute, dell'interno e della difesa, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri della salute, dell'interno e della difesa il Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Bosnia-Erzegovina e Kosovo, nonché per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area «dell'unità previsionale di base» «oneri comuni di parte corrente» del programma «fondi da assegnare» nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2010.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2010, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.»

Conseguentemente, la tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro, della salutee delle politiche sociali è sostituita dalla seguente:

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