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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.2.1877.36. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2936

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2009  [ apri ]
0.2.1877.36.
inammissibile

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, sostituire il comma 224 con i seguenti:
224. In via sperimentale, limitatamente all'anno 2010, il canone risultante da contratti di locazione di unità mobiliari adibite ad abitazione, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
224-bis. Per fruire dei benefici di cui al comma 224, il locatore tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
224-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 224-bis e 224-ter.
224-quater. L'agevolazione di cui ai commi precedenti, può essere finita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta incorso al 2009.
224-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi precedenti, pari 2.000 milioni di euro per il 2010 si provvede mediante riduzione, per pari importo, della dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33.

em. 2.1877.