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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.2.1877.145. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2936

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2009  [ apri ]
0.2.1877.145.
inammissibile

Subemendamento all'emendamento 2. 1877 del Relatore, dopo il capoverso 33-bis aggiungere i seguenti:
34-bis. In via sperimentale, limitatamente all'anno 2010, all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l-quater è aggiunta la seguente:
«l-quinquies) le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelle generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati, eccedenti complessivamente 2.000 euro ed entro il limite complessivo di 35.000 euro, oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricompresse nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997».

34-ter. L'agevolazione di cui ai commi precedenti, può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta incorso al 2009.
34-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi precedenti, pari 700 milioni di euro per il 2010 si provvede mediante riduzione , per pari importo, della dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

em. 2.1877.